Il provvedimento n. 1317 reso dall’Arbitro Bancario e Finanziario del 10.02.2023 dichiara che :
“È legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore”.
Una decisione emessa a definizione di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di cancellazione “ab origine” della segnalazione in continuità nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per carenza del presupposto formale e sostanziale.
Nello caso esaminato, ci si interroga sui presupposti di legittimità della segnalazione in continuità effettuata dal cessionario su di un credito originariamente appostato a sofferenza nella Centrale Rischi dalla Banca cedente.
Il debitore sosteneva che tale segnalazione in continuità era illegittima, essendo avvenuta in assenza di una autonoma valutazione ponderata della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva da parte del cessionario.
Il Collegio, per stabilire se l’intermediario cessionario possa segnalare in continuità senza essere tenuto ad effettuare un’autonoma valutazione della sofferenza del debitore, richiama le disposizioni della Circolare n. 139/1991 – cap. II, sez. 1, par. 8 – la quale chiarisce che “Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione”, il cessionario “segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza” (Cap. 2, sez. II, par. 5.6).
La formulazione letterale de quo, allude, quindi, a una segnalazione fondata sulla precedente e in continuità con questa, ma esclude ogni automatismo, facendo salva la possibilità di valutare circostanze idonee a condurre a una classificazione diversa del debito.
Come noto, l’appostazione a sofferenza in Centrale Rischi costituisce un’informazione pubblica, diretta a rendere avvertiti gli intermediari partecipanti a tale servizio in ordine alla potenziale difficoltà del debitore segnalato di onorare le proprie future obbligazioni; essa, in particolare, risponde all’esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato del credito ed è il mezzo istituzionalmente teso a permettere che la Banca d’Italia svolga la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese bancarie. Su questa informazione, dunque, deve poter fare affidamento (anche) il cessionario, che può così essere esonerato dall’effettuare una valutazione ab initio della situazione finanziaria complessiva del debitore.
D’altronde, la decisione si conforma ad altre precedenti pronunce dei diversi Collegi territoriali, stabilendo il principio secondo il quale, l’appostazione a sofferenza richiede al cessionario un’indagine avente ad oggetto i soli ed eventuali elementi sopravvenuti, i quali, in considerazione delle modifiche in melius potenzialmente intervenute nella complessiva situazione finanziaria del cliente, potrebbero indurlo a una diversa classificazione del debito (Coll. Roma, dec. n. 6190 del 15/04/2022, conformi dec. n. 19493 del 03/09/2021, dec. n. 21684; n. 10135 del 5 luglio 2022, cit.).
Sulla scorta di tale orientamento, si può giungere alla conclusione per cui è da ritenersi legittima la segnalazione in continuità effettuata dal creditore cessionario tutte le volte in cui non si ravvisi l’esistenza di elementi sopravvenuti rilevanti concernenti la complessiva situazione patrimoniale del debitore segnalato.
Pertanto, se non risultano elementi sopravvenuti idonei a condurre ad una diversa classificazione del credito da parte del cessionario, la segnalazione in continuità è legittima anche in assenza di una autonoma valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva da parte del cessionario e la domanda di cancellazione dalla Centrale Rischi non potrà essere accolta.
Allegato: ABF Collegio di Coordinamento 10 febbraio 2023 1317
