Spread the love

Accordo ABI-Associazioni sindacali per la sospensione delle rate in quota capitale dei crediti alle donne vittime di violenza di genere

Il 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ABI e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa in favore delle donne vittime di violenza di genere. Il Protocollo d’intesa, aperto all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari, impegna i soggetti aderenti a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari e di credito ai consumatori, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per un periodo non superiore a 18 mesi, nei confronti delle donne inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica.

Il sopra menzionato Protocollo ha ricevuto una Proroga per il biennio 2022/23 , purtroppo gli addetti ai lavoro di molte banche ( addirittura quelle che hanno aderito – alleghiamo elenco ) spesso non sono a conoscenza di tale accordo , infine ci si chiede se tale opportunità contempli, per la sospensione delle rate, solo “le donne in protezione ” o anche quelle in cui la violenza sia stata accertata ma che per mille motivi non possono entrare in un regime di protezione in senso stretto.

1. OGGETTO

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, molti istituti di credito hanno deciso di aderire alla proroga per il biennio 2022 – 23 del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 25 novembre 2019 al fine di agevolare il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere.

Il Protocollo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della sola quota capitale delle rate di mutui ipotecari e dei prestiti chirografari per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi dalla presentazione della richiesta.

La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.

La sospensione ha decorrenza entro 30 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta della cliente (ovvero 45 giorni lavorativi in caso di finanziamenti cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia dell’obbligazione bancaria garantita ai sensi della Legge 130/1999) e non determina l’applicazione di commissioni aggiuntive e interessi di mora per il periodo di sospensione, tranne qualora il Cliente beneficiario della sospensione non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originariamente pattuite.

Nell’ambito della propria autonomia, le banche hanno facoltà di valutare l’applicazione della misura della sospensione in caso di finanziamenti classificati come deteriorati secondo la normativa di Vigilanza della Banca d’Italia (cioè, in particolare, in caso di finanziamenti con rate scadute da oltre 90 giorni).

La domanda di sospensione potrà essere presentata entro il 25 novembre 2023 presso lo Sportello/Filiale di competenza e dovrà essere assistita da Certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” rilasciato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

L’importo della quota capitale delle rate oggetto di sospensione, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato:

• al termine del periodo di sospensione, con la ripresa del processo di ammortamento il cui piano risulta allungato per una durata pari al periodo di sospensione

ovvero

• a richiesta da parte del Cliente beneficiario, che ha facoltà, in qualsiasi momento durante il periodo di

sospensione, di chiedere il riavvio del piano di ammortamento

ovvero

• in unica soluzione, contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno 25/11/2023.

Il Protocollo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della sola quota capitale di cui all’operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con lstituto di Credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi dalla presentazione della richiesta.

A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione;

le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

La sospensione NON  comporta:

▪ L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;

▪ La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;

▪ La richiesta di garanzie aggiuntive;

▪ Alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

▪ compilato e sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca

▪ allegata la certificazione dell’”inizio del percorso di protezione” rilasciato dal comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.