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L’INPS riconoscere dei benefici alle donne che subiscono violenza, stalking o altro tipo di abusi, che si tratti di lavoratrici o di chi non è ancora inserita nel mondo del lavoro. Le agevolazioni per le donne vittime di violenza vanno dai congedi retribuiti ad un particolare tipo di Isee, fino ad arrivare al cosiddetto Reddito di libertà e all’ospitalità nei convitti per i figli delle donne vittime di violenza. Vediamo nel dettaglio in  cosa consistono ciascuna di queste agevolazioni.

Partiamo con i Congedi Inps per donne vittime di violenza

L’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione (certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, da un centro antiviolenza o da una Casa rifugio) possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.

Possono richiedere il congedo, in modalità giornaliera o oraria, le lavoratrici:  dipendenti del settore pubblico e privato; apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti;  agricole a tempo indeterminato o determinato;  addette ai servizi domestici e familiari; autonome e  iscritte alla Gestione separata Inps.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici del settore domestico con decorrenza gennaio 2018.

Per le giornate di congedo, inoltre, la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione.

Per le iscritte alla Gestione separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione.

Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

 Informazioni, pagina che descrive la prestazione; manuale, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda”; acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda; annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita ma non ancora protocollata; consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

I n alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede competente territorialmente, con l’indicazione del numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015” (per la legge sulla privacy).

La domanda può essere presentata online all’Inps, attraverso il servizio Congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere. La lavoratrice dipendente del settore pubblico può presentare la domanda di congedo indennizzato all’amministrazione di appartenenza anche tramite il Consigliere di Fiducia, se presente, oppure avvalendosi della collaborazione della Consigliera di Parità della provincia di residenza.

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.congedo-indennizzato-per-le-donne-vittime-di-violenza-di-genere-52401.congedo-indennizzato-per-le-donne-vittime-di-violenza-di-genere.html#