DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE ANCHE SE L’IMPOSSIDENZA DERIVA DA UNA SCELTA VOLONTARIA
L’Assegno sociale , l’ex pensione sociale, è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall’INPS alle persone più bisognose. È una misura dedicata ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia che hanno un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 7235 del 13 marzo 2023 chiarisce i presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, in particolare quando ricorre la condizione dello stato di bisogno legittimante l’assegno.
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda del sig. Rossi volta alla corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995; per la Corte Distrettuale:
La motivazione del rigetto veniva argomentata e rafforzava la sentenza di primo grado , prevalentemente
su due conisderazioni :
– l’istante, aveva in precedenza donato alla figlia due immobili di cui era titolare, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione, creando un nesso di causalità diretta e immediata rispetto alla sopravvenuta situazione di bisogno;
– l’altro aspetto , la mancata prova che la figlia “beneficiaria” della donazione non fosse in grado di garantirgli alcun sussidio, la condizione di impossidenza frutto di una sua scelta volontaria, e come tale preclusiva dell’accesso alla provvidenza.
Il sig. Rossi , propone ricorso in Cassazione che, nel ritenerlo fondato , osserva quanto segue:
a) il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole:
b) non vi è, né nella lettera né nella ratio dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge;
c) il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi.
