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Opzione Donna ERA  l’unico anticipo pensionistico nel nostro sistema previdenziale a prevedere un ricalcolo dell’intero assegno con il metodo contributivo, in base ai contributi versati e non agli ultimi stipendi. Anche per le donne che hanno lavorato prima del 1996 o a cavallo e dunque nel sistema misto.

La prima legge di bilancio del governo Meloni ha stravolto e penalizzato il meccanismo classico di Opzione Donna. Nel 2023 l’età sale a 60 anni sia per dipendenti che autonome (dai 58-59 degli anni passati) con 35 di contributi: requisiti da possedere entro il 31 dicembre del 2022. Si scende a 59 anni solo per le donne con un figlio e a 58 anni con due figli. Possono scegliere quest’Opzione solo le donne che si trovano in una di queste tre categorie:

    caregiver – che assistono un coniuge o parente di primo grado convivente – da almeno 6 mesi,

    invalide civili almeno al 74%,

    licenziate o dipendenti di aziende in crisi con tavoli che risultino aperti presso il ministero delle Imprese al primo gennaio 2023 o dopo. In quest’ultimo caso possono uscire a 58 anni senza il vincolo dei figli. Ma la domanda di pensione deve essere inoltrata prima della chiusura del tavolo.

Resta, invece, confermato il meccanismo della finestra mobile: il che vuol dire che la pensione arriva dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (anagrafici e contributivi) per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le autonome.

Vale qui il principio della “cristallizzazione del diritto a pensione”.  Una lavoratrice con 60 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 può scegliere Opzione donna anche se – successivamente a quella data – gli viene riconosciuta una invalidità civile di almeno il 74%.  Lo stesso dicasi per una lavoratrice con 58 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 il cui tavolo di crisi al ministero si apre nel 2024 o nel 2025.

Riferimenti piu’ approfonditi potrete trovarli nella:

la Circolare 6 marzo 2023, n. 25 (testo in calce), condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle recenti modifiche in tema di pensione anticipata per le lavoratrici (cosiddetta “opzione donna”).

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 29 dicembre 2022) ha infatti sensibilmente modificato l’articolo 16 del Decreto Legge n. 4/2019, innovando la previgente disciplina di accesso al trattamento pensionistico agevolato.

Il tutto in un’ottica di favore per le lavoratrici che assistono persone con handicap grave e delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Con il messaggio 467 del 1 febbraio INPS comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna  con le modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio 

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Pensione anticipata “Opzione donna” – Domanda”;
  2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Va allegata la documentazione richiesta descritta in dettaglio nella circolare 25-2023

I dettagli si trovano ripercorrendo il testo normativoe la Circolare INPS che chiarisce nei dettagli condizioni, requisiti e modalità di accesso.